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17 Settembre 2024

Costi supplementari per pagamenti con carta di credito: l’Antitrust chiude 11 procedimenti

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Tempo di bilanci per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Antitrust), che ha reso noto, in un comunicato stampa, la chiusura di 11 procedimenti, tra la fine del 2023 e il 2024, per credit card surcharge, ossia il supplemento di prezzo imposto al consumatore in relazione allo strumento di pagamento prescelto. Per aver applicato sovrapprezzi illegittimi legati al metodo di pagamento scelto dai consumatori, al momento dell’acquisto di vari servizi, l’AGCM ha comunicato di aver sanzionato sei società con multe complessive di 112.500 euro. Inoltre, l’Autorità ha rilevato che alcune di queste aziende aggiungevano, oltre al prezzo inizialmente indicato, commissioni diverse a seconda del metodo di pagamento, a volte senza nemmeno specificarne l’importo. Un comportamento ritenuto scorretto e in violazione delle norme a tutela dei consumatori. Infatti, l’Antitrust ha ricordato che “la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti”.

Tutela dei consumatori: art. 62 del Codice del consumo e direttiva (UE) 2015/2366 “PSD2”

L’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo che rafforza la tutela dei consumatori, vietando l’imposizione di costi aggiuntivi per l’uso di un determinato strumento di pagamento. L’articolo stabilisce, infatti, che i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di questi strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. Inoltre, in caso di addebiti superiori al prezzo pattuito o in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, l’istituto emittente la carta di pagamento riaccredita i pagamenti al consumatore. Tuttavia, l’istituto emittente ha il diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.

Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre spese aggiuntive rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento, è ribadito nella Direttiva (UE) 2015/2366, meglio nota come PSD2 (Payment Services Directive 2), recepita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. Questa direttiva, promossa fortemente dall’UE, mira a stabilire servizi di pagamento più sicuri e innovativi, a creare un mercato dei pagamenti europeo più integrato ed efficiente, a garantire condizioni di parità per i fornitori di servizi di pagamento e a incrementare la sicurezza delle transazioni finanziarie, proteggendo al contempo i consumatori. La PSD2 prevede specifiche regole riguardo al sovrapprezzo per i pagamenti con carta di credito. In primo luogo, vieta agli esercenti di applicare un sovrapprezzo sui pagamenti effettuati con carte di credito o di debito per le transazioni all’interno dell’Area Economica Europea (SEE). Inoltre, gli esercenti possono applicare un sovrapprezzo solo se il costo del pagamento con carta supera un certo importo e se il sovrapprezzo riflette esclusivamente i costi diretti sostenuti per l’uso della carta. La direttiva richiede inoltre che, qualora sia previsto un sovrapprezzo, questo deve essere chiaramente comunicato al consumatore prima della conferma della transazione, per garantire trasparenza e informare il cliente in anticipo. Di conseguenza, i venditori di beni e servizi non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi per chi utilizza strumenti di pagamento come carte di credito o di debito, indipendentemente dall’emittente della carta.

Autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza online

In generale, la direttiva ha introdotto due cambiamenti significativi. Innanzitutto, ha obbligato le banche a condividere determinate informazioni sui conti e le modalità di pagamento dei loro clienti con terze parti, ma solo con il consenso esplicito del cliente stesso, attraverso le cosiddette API (Application Programming Interfaces), ossia insieme di funzioni e procedure che permettono a un’applicazione di accedere a funzionalità e dati di altre applicazioni o servizi digitali.  In secondo luogo, la direttiva ha posto una forte enfasi sulla sicurezza delle transazioni per prevenire frodi. Di conseguenza, sono state introdotte nuove regole per l’autenticazione del consumatore durante il processo di pagamento, conosciute come autenticazione forte del cliente (SCA – Strong Customer Authentication). Questi requisiti di sicurezza più rigorosi mirano a garantire che le transazioni online siano autorizzate tramite metodi di autenticazione più sicuri, che richiedono generalmente almeno due dei seguenti fattori: una password o un PIN, un dispositivo mobile o un token di sicurezza (un dispositivo fisico che genera codici di autenticazione usa e getta) oppure caratteristiche biometriche uniche, come impronte digitali, riconoscimento facciale o scansione dell’iride. Per fare un esempio pratico, immaginate di fare un acquisto online. Dopo aver inserito il vostro nome utente e password, il sito richiede un ulteriore passaggio per confermare la vostra identità. Vi invia un codice sul telefono e vi chiede di usare l’impronta digitale sullo smartphone. Inserite il codice ricevuto e fate una scansione dell’impronta. Solo così l’acquisto viene completato. Questo doppio controllo assicura che siate davvero voi a effettuare l’acquisto. In sintesi, per garantire una transazione o un accesso sicuro, la PSD2 richiede l’uso di almeno due di questi fattori di autenticazione.

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