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11 Novembre 2020

Covid-19 e restrizioni ai viaggi: in caso di impedimento del passeggero, il rimborso è dovuto

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

restrizioni

restrizioniIl recente DPCM del 3 novembre 2020, in vigore da venerdì 6, ha introdotto nuove restrizioni in alcune regioni del territorio italiano caratterizzate da un “elevato o massimo scenario di gravità ed un elevato rischio” di contagio da Covid-19, prevedendo, nello specifico, limitazioni agli spostamenti in ingresso e in uscita dai territori medesimi. Come nei mesi scorsi, che sono stati caratterizzati dal più rigido lockdown nazionale, nelle aree interessate è tornato in vigore il divieto di spostamenti non necessari, restando consentiti esclusivamente quelli motivati da “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi  di  salute”.  

A pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto, tali misure stanno già comportando rilevanti conseguenze per i consumatori. Molti sono stati infatti costretti, in ragione del divieto, a rinunciare ai propri viaggi, ma nel momento in cui hanno presentato una richiesta di rimborso al vettore, hanno ricevuto un inaspettato diniego: “il volo non è cancellato, dunque il rimborso non è dovuto”, è stata la risposta riportata dai (già) numerosi passeggeri rivoltisi al Centro Europeo Consumatori Italia per ottenere delucidazioni in merito ai loro diritti. Il fenomeno sembra aver interessato, per ora, solo il settore del trasporto aereo (il Centro ha registrato richieste principalmente nei confronti dei vettori Ryanair e Vueling), ma poiché coinvolge tutte le tipologie di trasporto, è opportuno fare subito chiarezza.

Nei mesi scorsi, per fronteggiare le drammatiche conseguenze della pandemia di Coronavirus e disciplinare l’impatto che questa ha generato nel settore del turismo, il nostro Governo ha emanato dei provvedimenti di natura emergenziale, contenenti misure ad hoc per i casi in cui il viaggiatore si fosse trovato, causa Covid, nell’impossibilità di viaggiare e dunque costretto a risolvere il contratto di trasporto. E’ stato previsto, in questi casi, relativamente a contratti con esecuzione prevista tra l’11 marzo e il 30 settembre, la cui risoluzione fosse avvenuta entro il 31 luglio 2020, che il viaggiatore avesse diritto alla restituzione in denaro del corrispettivo versato per il viaggio o ad un voucher di pari valore a scelta al vettore. La norma emergenziale è, cioè, intervenuta a prevedere particolari modalità e termini di rimborso in favore di quei soggetti che, malgrado la piena operatività del servizio di trasporto, non avessero incolpevolmente potuto fruirne. Con l’istituzione di zone “rosse” o “arancioni” sul territorio nazionale si è palesata la possibilità che ciò si verifichi nuovamente, senza pensare ai numerosi soggetti costretti all’ isolamento fiduciario o alla quarantena che, pur non diretti verso zone “off-limits”, sono parimenti impossibilitati ad utilizzare il biglietto acquistato.

 Essendo ormai la normativa emergenziale giunta a scadenza (31 luglio 2020), circostanza che tra l’altro è valsa al nostro paese l’archiviazione dal procedimento di infrazione avviato in estate dalla Commissione Europea, domandarsi  come ottenere il rimborso ora nel caso in cui ci si trovi nella vera e propria impossibilità appare certamente legittimo E’ vero che Se il servizio di trasporto è operativo, non si ha nulla a che pretendere, come alcune compagnie stanno affermando? Naturalmente no; l’ordinamento giuridico prevede una specifica disciplina, contenuta nell’articolo 1463 del Codice Civile, che tutela il soggetto che, per causa a lui non imputabile, non abbia potuto beneficiare del servizio acquistato. Per quanto concerne il trasporto aereo inoltre, il Codice della Navigazione, applicabile per analogia, prevede all’art. 945 proprio l’ipotesi di impedimento del passeggero, che egualmente conferisce il diritto al rimborso in denaro. Analoga possibilità di rimborso è prevista dall’art. 400 del Codice della navigazione per quanto riguarda il trasporto marittimo.

Nel caso in cui il vettore neghi il rimborso, è dunque legittimo reclamare il proprio diritto in applicazione di tali riferimenti normativi facendo altresì riferimento al recente comunicato dell’Enac che “ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone (rosse e arancioni n.d.r.), che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo.”

È bene ricordare che se il viaggio viene cancellato dal vettore si avrà sempre diritto al rimborso monetario del biglietto e, al verificarsi di determinate circostanze, anche al pagamento di una compensazione pecuniaria per i disagi subiti in applicazione dei Regolamenti europei che istituiscono norme comuni in ambito UE in materia di diritti dei passeggeri  che viaggiano in aereo, in treno, in autobus e per vie navigabili.

Cosa accade se il vettore, pur non negando il rimborso, offre un voucher? Attenzione: è sempre possibile accordare ai vettori una soluzione alternativa, se idonea a soddisfare le proprie esigenze, ma è fondamentale ricordare che, non applicandosi più la normativa emergenziale di cui sopra, il voucher potrebbe non avere le caratteristiche da questa previste e cioè, fondamentalmente, la rimborsabilità in caso di non utilizzo una volta decorsi dodici mesi dall’emissione.

In conclusione, se ci si trova costretti a rinunciare al proprio viaggio (a tal proposito consigliamo di verificare le restrizioni vigenti sul territorio di interesse esclusivamente presso fonti istituzionali/ufficiali) è in primo luogo necessario contattare tempestivamente il vettore ed informarlo della propria condizione; se il rimborso viene negato è opportuno presentare un reclamo attraverso i form a disposizioni sui siti web dei vettori stessi, facendo chiaro riferimento alla normativa a supporto. Se nonostante ciò, il vettore rifiuta il rimborso e si tratta di una compagnia avente sede in uno stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia, in Regno Unito, Norvegia o Islanda, è possibile rivolgersi, per assistenza, al Centro Europeo Consumatori Italia.

 

 

 

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