Cerca
Close this search box.
  • Home
  • News
  • Geoblocking: il Tribunale europeo conferma la violazione del diritto di concorrenza dell’UE da parte di alcune società di videogiochi
27 Ottobre 2023

Geoblocking: il Tribunale europeo conferma la violazione del diritto di concorrenza dell’UE da parte di alcune società di videogiochi

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Geoblocking: il Tribunale europeo conferma la violazione del diritto di concorrenza dell'UE da parte di alcune società di videogiochi

Torniamo a parlare di geoblocking. Questa volta, la nuova sentenza del Tribunale europeo (causa T-172/21) ha respinto il ricorso presentato dall’azienda di sviluppo e distribuzione dei videogiochi Valve contro la Commissione europea per violazione del diritto di concorrenza dell’UE attraverso l’attivazione del geoblocking delle chiavi di attivazione dei videogiochi sulla sua piattaforma di gioco online Steam.

Il geoblocking è una tecnologia che limita l’accesso ai contenuti Internet in base alla posizione geografica dell’utente. Si fa riferimento, dunque, a quelle pratiche attuate da venditori online per motivi commerciali che impediscono al consumatore di accedere a siti web basati in altri Stati membri o, se il consumatore riesce ad accedere, a compiervi acquisti di prodotti o servizi.

Sulla base di ciò, nel 2017 la Commissione europea aveva avviato un’indagine dopo aver ricevuto informazioni in merito al geoblocking di alcuni videogiochi per pc sulla piattaforma Steam, in ragione della posizione geografica degli utenti. Successivamente, nel 2021, ha constatato che Valve – il gestore di tale piattaforma – e altri cinque editori di giochi (la Bandai, la Capcom, la Focus Home, la Koch Media e la ZeniMax) hanno violato il diritto della concorrenza dell’UE. Infatti, secondo la Commissione avevano preso parte ad un insieme di accordi anticoncorrenziali mirati a limitare le vendite transfrontaliere di determinati videogiochi per pc compatibili con la piattaforma Steam, introducendo alcune funzionalità di controllo territoriale tra il 2010 e il 2015, in particolare nei paesi Baltici e in alcuni paesi dell’Europa centrale ed orientale. Ciò significa che venivano esclusi alcuni clienti in base alla loro nazionalità o posizione geografica e veniva limitata, per esempio, la possibilità per un consumatore italiano che aveva acquistato la sua chiave di attivazione del gioco a un prezzo inferiore in Polonia di attivarla su Steam nel suo paese di residenza. Una pratica vietata dalle regole del Mercato Unico Digitale e, per tale ragione, la Commissione europea aveva inflitto una sanzione di 1,6 milioni di euro all’azienda Valve.

Per l’appunto, per impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento di consumatori e imprese, a dicembre 2018 è stato adottato il Regolamento (UE) 2018/302 che garantisce ai consumatori l’accesso senza limitazioni a siti e applicazioni di tutta Europa per l’acquisto di prodotti e servizi. Non è consentito, pertanto bloccare o limitare l’accesso o reindirizzare gli utenti ad una differente versione dell’interfaccia online e laddove ciò avvenga tale eventualità deve essere adeguatamente motivata. Il divieto di discriminazione geografica non impone, tuttavia, al venditore di consegnare l’ordine in un paese UE in cui non effettua spedizioni e non trova applicazione nel caso di servizi connessi a contenuti tutelati dal diritto d’autore, servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e locali.

Allo stesso modo illegittimo è il rifiuto di un pagamento effettuato tramite carta di credito rilasciata da un istituto di credito con sede in un paese dell’UE diverso dall’operatore economico; un divieto, questo, che opera anche per i bonifici e gli addebiti diretti in virtù del Regolamento (UE) n. 260/2012.

Ritornando al caso in questione, in seguito alla decisione della Commissione, l’azienda Valve aveva presentato un ricorso al Tribunale dell’UE per ottenerne l’annullamento, ma nella sua sentenza il Tribunale respinge il ricorso, in quanto il geoblocking in questione mirava ad impedire che i videogiochi, distribuiti in alcuni paesi a prezzi bassi, fossero acquistati da distributori o da utenti situati in altri paesi in cui i prezzi sono molto più elevati, confermando così la decisione della Commissione. Il tribunale ha anche specificato che, in tale caso, il geoblocking non aveva lo scopo di tutela dei diritti d’autore degli editori dei videogiochi per PC – come sostenuto in precedenza da Valve- ma era utilizzato allo scopo di sopprimere le importazioni parallele di tali videogiochi e di mantenere alti i margini di profitto e altri importi di royalty, ossia la forma di compenso percentuale che un autore ottiene per l’utilizzo da parte di terzi di una sua opera di ingegno. Nella sua decisione, il Tribunale ha anche chiarito la relazione tra il diritto della concorrenza dell’UE e i diritti d’autore, sottolineando che il diritto d’autore non garantisce la possibilità di richiedere la più alta remunerazione possibile o di adottare comportamenti che creano differenze di prezzo artificiali tra i mercati nazionali. Esso garantisce soltanto ai titolari dei diritti interessati la facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Hai trovato utili queste informazioni?
Aiutaci a condividerle

Facebook
X
LinkedIn
Email
My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.