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13 Giugno 2019

Nome del passeggero inesatto o incompleto: Blue Panorama sanzionata per 1 milione di euro dall’AGCM

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

blue panorama

blue panoramaLa politica intransigente adottata dalla Blue Panorama in relazione all’obbligo di indicazione completa e corretta del nominativo durante la fase di acquisto del biglietto integra una pratica commerciale scorretta in quanto non giustificata da esigenze di sicurezza. È quanto stabilito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha sanzionato con una multa da 1.000.000 la compagnia aerea Blue Panorama.

Il vettore, infatti, in violazione del divieto di ricorso, nei contratti con i consumatori, a pratiche commerciali atte a condizionare gli stessi impedendogli di effettuare un acquisto consapevole, applicava al passeggero una penale per la non corretta registrazione, in fase di prenotazione, del proprio nominativo o dell’omissione dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome o per mancanza o trasposizione di alcune lettere. Tale penale, che in una prima fase, consisteva nel pagamento di un nuovo biglietto, veniva modificata nel pagamento di una reprint fee di 50 euro per tratta per la ristampa del biglietto con il nome completo o corretto.

La penalità, giustificata “adducendo superiori disposizioni di sicurezza”, veniva applicata dal personale addetto direttamente in aeroporto, ed era rappresentata al passeggero come unica strada da percorrere per non incorrere nel divieto d’imbarco, sottoponendo, così facendo, il consumatore ad una pressione tale da indurlo a considerare l’acquisto di un nuovo biglietto prima e il pagamento di 50 euro a partire da aprile 2017, la sola alternativa per non perdere il volo.

A riprova della politica di tolleranza zero adottata dal vettore in relazione alla policy sul nominativo, tra le tante evidenze rinvenute dall’Autorità durante l’ispezione presso le sedi del vettore, una email di un responsabile che rivolgendosi ad altri addetti della società e ad operatori scriveva: “Vi ricordo che le tariffe LOW COST da noi praticate non lasciano spazio ad alcuna tolleranza, facciamo viaggiare i passeggeri a prezzi irrisori pertanto è corretto applicare le regole in modo ferreo”. Né hanno inciso in maniera sostanziale sulla determinazione del vettore gli innumerevoli reclami dei consumatori che non erano stati preventivamente allertati in merito a questa policy. Solo a seguito dell’introduzione della reprint fee il vettore aveva inserito un alert, durante la procedura di acquisto online, con cui si raccomandava al passeggero di inserire il nome e cognome come riportato sul documento d’identità senza, tuttavia, informarlo delle pesanti conseguenze che una irregolarità sul nominativo avrebbe comportato. Risultava inoltre che alle società di handling o alle biglietterie (secondo la responsabilità dei casi) il vettore addebitava addirittura gli importi che il personale erroneamente non pretendeva dai passeggeri nelle ipotesi di violazione della policy sul nominativo.

L’Antitrust ha altresì accertato che in alcuni casi l’incompleta trascrizione del nominativo era dovuta al sistema di acquisto della Compagnia che riservava uno spazio limitato all’inserimento delle lettere o al disallineamento tra le interfacce operative con i siti internet di alcune piattaforme di prenotazione online.

La rigidità della policy di Blue Panorama sembra non ravvisarsi in nessuno degli altri vettori e non trova fondamento nelle più recenti indicazioni dall’International Air Transport Association (IATA) che caldeggiano una applicazione più flessibile delle regole riguardanti la registrazione del nome del passeggero in prenotazione mediante non solo la tolleranza dell’errore fino a tre lettere, ma anche l’ammissibilità, ai fini dell’imbarco, delle iniziali del nome di battesimo in caso di “mancanza” del medesimo nome intero.

Rileva l’Agcm, inoltre, che il recente D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 5396 che ha rivisto la disciplina degli obblighi incombenti – esclusivamente – ai vettori in merito alla comunicazione dei dati dei trasportati, non preveda sanzioni a carico dei passeggeri che annotino irregolarmente o in maniera incompleta i propri dati in prenotazione, né viene imposto ai vettori di negare ad essi l’imbarco a bordo del velivolo. Ne discende, dunque, che la policy adottata dal vettore costituisce un’autonoma scelta commerciale piuttosto che l’applicazione di un dettato normativo.

A nulla è valsa la memoria difensiva della compagnia aerea che veniva sentita in audizione lo scorso 19 Febbraio, né gli impegni assunti intesi a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione; considerata la diffusione di tale pratica commerciale che ha interessato un numero molto elevato di consumatori, le evidenze emerse durante la fase investigativa e la gravità della condotta, l’Agcm ha diffidato Blue Panorama alla continuazione della pratica contestata infliggendo la pesante sanzione.

Per il testo integrale del provvedimento, clicca qui

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