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13 Aprile 2023

Novità per la tutela dei consumatori: entra in vigore il provvedimento sull’azione rappresentativa

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Novità per la tutela dei consumatori: entra in vigore il provvedimento sull’azione rappresentativa

Il 7 aprile 2023 è finalmente entrato in vigore il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

La direttiva, che abroga quella relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (2009/22/CE) a partire dal 25 giugno 2023, ha l’obiettivo di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e ad assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’UE in diversi settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l’energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati. Ciò contribuisce ad evitare, peraltro, possibili distorsioni della concorrenza.

Il decreto di attuazione modifica, quindi, il Codice del Consumo, introducendo un nuovo strumento giuridico ossia l’azione rappresentativa che si differenzia dall’azione di classe normata dal Codice civile a seguito della riforma adottata con legge n. 31/2019. Per l’appunto le novità introdotte sono molte:

  • Gli enti legittimati, ossia quelli accreditati nell’apposito elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy possono intraprendere azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere anche in mancanza di mandato dei singoli “rappresentati”.
  • Le azioni rappresentative sono finalizzate all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori nei confronti di quei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’UE che tutelano specificatamente i consumatori. Ciò significa che è possibile proporre un’azione rappresentativa sia per bloccare i comportamenti illeciti sia per ottenere un risarcimento del danno. Rispetto alla class action cambia, quindi, anche la natura dei rimedi apprestati. Difatti, nel caso dell’azione di classe il rimedio è essenzialmente risarcitorio o restitutorio.
  • È stato bilanciato il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori al fine di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.
  • Viene data la possibilità di ricorrere non solo contro imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, come nel caso della class action, ma anche “contro qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite un altro soggetto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”.

Nello specifico, secondo la definizione del decreto, sono interessi collettivi quelli derivanti dalle violazioni dei regolamenti e delle direttive elencate espressamente nell’allegato II del decreto legislativo come, per esempio, le clausole abusive nei contratti con i consumatori, le pratiche commerciali sleali, la responsabilità del vettore aereo nel trasporto di passeggeri e loro bagagli, l’indicazione dei prezzi al consumo e così via.

Importante sottolineare che il ricorso può essere presentato al tribunale delle imprese mentre l’ordinanza che aprirà il giudizio sarà pubblicata sul portale del Ministero della Giustizia.

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