L’effetto del Covid sulle attività economiche è stato devastante, in particolare per il settore turistico, il quale è stato uno dei più colpiti, causando anche non pochi problemi ai viaggiatori e l’insorgere di numerosi contenziosi relativi ai contratti di pacchetti turistici. Due di tali controversie sono state portate davanti alla Corte di giustizia europea chiamata ad interpretare la normativa ad essi applicabile.
Ecco, allora, quali sono state le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Laila Medina in relazione alla causa C-396/21 FTI Touristik dove alcuni viaggiatori tedeschi avevano chiesto una riduzione del prezzo del pacchetto turistico del 70% per essere stati costretti, a causa della pandemia, a terminare la loro vacanza alle isole Canarie dopo appena sette giorni: «Qualora gli operatori turistici non siano in grado di onorare i termini di un contratto di pacchetto turistico, la pandemia non li esenta dall’obbligo di concedere una riduzione del prezzo e, in caso di risoluzione, di effettuare un rimborso in denaro, salvo che si dimostri l’esistenza di difficoltà eccezionali. L’impatto straordinario della Covid-19 sul settore turistico può giustificare una deroga eccezionale e temporanea all’obbligo dell’organizzatore, in caso di cancellazione del pacchetto turistico, di rimborsare al consumatore tutti i pagamenti effettuati entro un periodo di 14 giorni; tuttavia, la riduzione del prezzo per difetto di conformità del pacchetto turistico deve essere adeguata».
L’avvocato Medina ha aggiunto, inoltre, che a determinare l’importo di tale riduzione deve essere il giudice, il quale dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso.
Il secondo caso riguarda, invece, alcune associazioni francesi di tutela dei consumatori che hanno contestato l’ordinanza che aveva permesso agli organizzatori di viaggi di emettere un buono anziché procedere al rimborso integrale dei pagamenti effettuati dai viaggiatori. A quel tempo, però, numerosi operatori turistici in Francia si trovavano in grave difficoltà, quindi, il rimborso immediato di tutte le prestazioni disdette era tale da mettere a rischio loro e, di conseguenza, anche la possibilità di rimborsare i clienti dei pagamenti effettuati. In questa circostanza, l’avvocato generale Medina ha sottolineato che il «rimborso dei pagamenti non può essere inteso nel senso che permette all’organizzatore di optare per una forma di pagamento differito, quale un buono. Il buono va escluso ma questo non osta a che il viaggiatore opti per ricevere siffatto buono dopo il verificarsi del fatto generatore del diritto al rimborso». In sostanza, per l’avvocato la pandemia e l’impatto sul settore turistico possono giustificare una deroga normativa temporanea all’obbligo, per l’organizzatore, di rimborsare al viaggiatore tutti i pagamenti effettuati entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. La deroga è giustificata, però, soltanto per il periodo necessario allo Stato per trovare una soluzione alle difficoltà che gli hanno impedito di applicare la disposizione nazionale di recepimento di tale obbligo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Ricordiamo che tale interpretazione non vincola la Corte di giustizia, in quanto il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, chiamata a deliberare, una soluzione giuridica nella causa che le è stata assegnata.
Fonte: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-09/cp220150it.pdf