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16 Marzo 2017

SERVIZIO DI ASSISTENZA POST-VENDITA: IL COSTO DELLA TELEFONATA NON PUÒ ESSERE SUPERIORE A QUELLO DI UNA CHIAMATA STANDARD

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

telefonia

telefoniaLo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea (sentenza del 2 marzo 2017 Causa C-568/15) chiamata ad interpretare in via pregiudiziale l’art. 21 della Direttiva n. 2011/83/UE (Direttiva sui diritti dei consumatori). A norma di tale articolo gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dai consumatori in merito ai contratti con essi conclusi, questi ultimi non siano tenuti a pagare più della tariffa di base per le chiamate effettuate verso questa linea.

L’istanza di rinvio pregiudiziale è stata formulata dal Tribunale regionale di Stoccarda cui si era rivolta un’associazione tedesca per la lotta alle pratiche commerciali sleali (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main)  chiedendo di porre fine alla prassi, adottata da una società tedesca operante nella commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di mettere a disposizione dei propri clienti un numero telefonico per l’assistenza e i reclami  il cui costo delle chiamate è superiore a quello delle chiamate standard.

Il giudice tedesco, dato atto della previsione di diritto interno secondo cui è invalida la clausola contrattuale che fissa un corrispettivo superiore rispetto a quello della tariffa di base per le chiamate ad un servizio di assistenza post vendita, si domanda se la nozione di “tariffa di base”, non definita dalla Direttiva medesima, debba essere interpretata nel senso che il costo di una chiamata diretta verso una linea di assistenza telefonica non possa eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso o  un numero di cellulare standard  e se sia rilevante al riguardo che il professionista realizzi o meno profitti mediante la gestione di tale linea telefonica.

La Corte precisa che il significato e la portata di tale nozione devono essere stabiliti conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente ovvero di costo di una chiamata standard. Infatti, sia il contesto in cui tale nozione è utilizzata nella direttiva, sia la finalità di quest’ultima, vale a dire quella di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, confermano che essa dev’essere intesa secondo tale senso abituale Rileva la Corte che la nozione di tariffa di base ricorre anche all’art. 6 della Direttiva a norma del quale  il professionista ha l’obbligo di informare il consumatore se il costo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base. In assenza di indicazioni contrarie, da tale disposizione discende che la tariffa di base ivi indicata corrisponde al costo standard di una chiamata abituale che il consumatore può attendersi, e che è superfluo che il professionista informi il consumatore dell’applicazione di detta tariffa. Osserva inoltre la Corte come dalla lettura di alcuni articoli della direttiva sui diritti dei consumatori, come ad esempio del l’art. 13 e dell’art. 19, emerge  in linea di principio, che il consumatore non deve sostenere altri costi oltre a quelli abituali se esercita diritti sanciti da tale direttiva, e che eventuali costi aggiuntivi sono di conseguenza a carico del professionista. La Corte precisa, infine che, purché il limite del costo di una telefonata standard sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.

 

 

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