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17 Aprile 2020

Tutela del marchio: il solo stoccaggio di prodotti illeciti non comporta responsabilità

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

amazon

Il marchio di un prodotto può costituire un elemento determinante nelle scelte di acquisto dei consumatori, che sovente associano ad esso particolari caratteristiche o qualità del prodotto o dell’intera gamma di prodotti caratterizzati dalla presenza di quel segno; per tale motivo è facilmente comprensibile che a tutela del marchio siano state emanate una serie di norme a livello europeo, che ne disciplinano la registrazione e l’utilizzazione da parte delle imprese e che assicurano ai consumatori, di conseguenza, la possibilità di compiere scelte consapevoli.

Proprio la licenza di utilizzazione di un marchio è stata recentemente oggetto di una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che nel comunicato divulgato in merito alla sentenza C-567/18, ha dichiarato che il semplice stoccaggio in magazzino da parte di Amazon, nell’ambito di operatività del suo mercato digitale (il cd. AmazonMarketplace), di prodotti che violano i diritti di marchio, non integra una violazione da parte di Amazon di tali diritti.

La pronuncia è stata emessa nell’ambito di un giudizio instaurato dinanzi al Bundesgerichtshof, Corte federale di giustizia tedesca, dalla società Coty Germany, distributrice di profumi, in possesso della licenza per il marchio UE Davidoff. La Coty, già protagonista di una precedente pronuncia pregiudiziale della Corte sulla distribuzione selettiva dei cosmetici di lusso, sosteneva che due società del gruppo Amazon, nello specifico Amazon Services Europe, che consente ai venditori di mettere in vendita offerte relative ai loro prodotti su Amazon Marketplace, e Amazon FC Graben, che gestisce i relativi magazzini, avevano violato i suoi diritti relativi al marchio Davidoff immagazzinando e spedendo delle bottiglie di profumo immesse nel mercato europeo, da venditori terzi, senza il suo consenso. La Coty Germany chiedeva alla Corte tedesca di ordinare alle due società di desistere dal deposito e dalla conseguente spedizione di tali prodotti.

Il Bundesgerichtshof, in dubbio sulla corretta interpretazione dei regolamenti UE a tutela del marchio, si è così rivolto alla Corte affinché stabilisse se una società, che per conto di un venditore terzo immagazzina prodotti che violano i diritti sui marchi, senza essere a conoscenza di tale violazione, possa considerarsi essa stessa utilizzatrice del marchio e dunque soggetta alle relative norme di tutela.

La Corte si è pronunciata affermando che, affinché vi sia una violazione dei diritti sul marchio da parte della società che fornisce il deposito, tale società deve perseguire, come il venditore, l’obiettivo di offrire i prodotti in vendita o di mettere gli stessi sul mercato. Nel caso di specie, tale obiettivo è stato attribuito al solo venditore del prodotto, non anche alle due società di Amazon, che, in conclusione non hanno utilizzato direttamente il marchio.

Nessuna responsabilità dunque per Amazon e le sue controllate, ma solo un “avvertimento indiretto”: la Corte ha infatti precisato, in conclusione, che altre disposizioni del diritto dell’UE, in particolare quelle sul commercio elettronico e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, consentono pienamente l’avvio di procedimenti giudiziari nei confronti di un intermediario che consente ad un operatore economico di utilizzare un marchio illegalmente.

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