Il 7 giugno è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo (n.2021/782) che sostituisce il Regolamento (UE) 2007/1371 e disciplina con maggiore chiarezza i diritti dei passeggeri e gli obblighi dei vettori nel trasporto ferroviario. illustra novità e differenze.
Lo scopo del nuovo provvedimento legislativo è quello di fornire maggiore chiarezza, introducendo degli elementi di dettaglio alle norme preesistenti, ma non innovazioni sostanziali. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le principali novità introdotte:
Rimborso del costo del biglietto e prosecuzione del viaggio:
I passeggeri continuano ad avere il diritto di ottenere il rimborso o, alternativamente, il proseguimento del viaggio in caso di ritardi e cancellazioni. Il vettore deve garantire che il proseguimento del viaggio avvenga il più rapidamente possibile.
La principale novità introdotta è che il nuovo regolamento reitera il principio secondo cui i passeggeri non devono sostenere costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio che potranno effettuare con un altro operatore o con modalità di trasporto differenti e ottenere il rimborso del nuovo biglietto, se il vettore non garantisce la riprotezione su un altro treno entro 100 minuti.
Risarcimento in caso di ritardo o soppressione:
Sarà ancora possibile ottenere un indennizzo per i ritardi pari e superiori a 60 minuti.
In precedenza, tale indennizzo era dovuto anche in caso di disservizi dipendenti da circostanze eccezionali e tale circostanza era stata foriera di innumerevoli contenziosi quando, per esempio, il ritardo o la soppressione dipendevano da uno sciopero. Ora, invece, con il nuovo regolamento, il legislatore europeo ha esonerato il vettore dall’obbligo di risarcimento al verificarsi di determinate circostanze come, per esempio, le condizioni meteorologiche estreme, le gravi calamità naturali e le gravi crisi sanitarie, nonché la colpa del passeggero e il comportamento di terzi. Gli scioperi del personale sono esplicitamente esclusi dall’elenco delle circostanze eccezionali; di conseguenza, in questi casi, il vettore resta tenuto a pagare il risarcimento.
Assistenza:
In caso di ritardo di 60 minuti o più, i passeggeri hanno diritto all’assistenza sotto forma di pasti, bevande e, se necessario, sistemazione in hotel.
È importante sapere che, a differenza del regolamento del 2007, è stato stabilito un termine massimo di 3 pernotti gratuiti se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a cause di forza maggiore.
Biglietti cumulativi:
Si tratta di viaggi che comprendono una o più coincidenze acquistate nell’ambito di un’unica prenotazione.
Mentre in precedenza non era chiaro in che misura tali biglietti cumulativi sarebbero stati inclusi nel calcolo del rimborso, del proseguimento del viaggio e dell’indennizzo per ritardo, il nuovo regolamento stabilisce la regola che, se non diversamente e chiaramente comunicato, per i viaggi con una o più coincidenze, i relativi biglietti sono considerati cumulativi e, quindi, si terrà conto dell’intero importo pagato per calcolare l’indennizzo dovuto al passeggero. Inoltre, l’acquisto di biglietti da diversi venditori o tour operator nell’ambito di un unico contratto di trasporto fa sì che gli stessi siano tutti responsabili per il rimborso del totale pagato e dell’eventuale risarcimento.
Modulo di reclamo:
Il nuovo regolamento impone al vettore la predisposizione di un modulo di reclamo sia per la richiesta di rimborso del prezzo del biglietto che dell’indennizzo. Va notato, inoltre, che, a differenza del vecchio regolamento, il legislatore prevede ora espressamente un termine di 3 mesi per la presentazione del reclamo da parte dei consumatori.
Passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta:
Maggiore attenzione è riposta per questi passeggeri al fine di facilitare ulteriormente il loro accesso al trasporto ferroviario e agevolare gli spostamenti in treno senza barriere:
- è esplicitamente prevista la possibilità di avere un accompagnatore personale e un cane da assistenza;
- il termine di preavviso, entro il quale deve essere notificata la necessità di assistenza, è stato ridotto da 48 a 24 ore;
- è stata inserita la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatoria la creazione di sportelli unici per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.
Servizio conciliazione ART:
L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha adottato la Disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Grazie a tale disciplina, è possibile risolvere – in via conciliativa – tramite la piattaforma ConciliaWeb − le controversie relative ai viaggi in treno, nave, autobus, e aereo, facendo valere le proprie richieste, anche economiche. Il consumatore può richiedere una conciliazione all’Autorità solo se ha già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico. Se entro 30 giorni, il consumatore non ha ricevuto una risposta da parte dell’operatore economico, oppure ha ricevuto risposta che reputa insoddisfacente, può presentare, entro un anno dal reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo, un’istanza al Servizio conciliazioni ART. Attenzione in quanto l’istanza di conciliazione non è ammissibile se la controversia può essere risolta davanti ad altro organismo di conciliazione conforme ai requisiti del Codice del consumo che non prevede oneri a carico dell’utente.