Il consumatore è legittimato ad incardinare la causa dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio, in applicazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) n.1215/2012 in relazione al foro speciale del consumatore, anche se l’organizzatore nei cui confronti reclami i propri diritti contrattuali è stabilito nello stesso Stato membro. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 29 luglio (causa C-774/22), chiamata dal Tribunale di Norimberga a decidere sull’applicabilità del Regolamento, noto come Regolamento “Bruxelles I bis” che detta una serie di criteri attraverso i quali individuare il tribunale competente in caso di controversia transnazionale.
Il caso specifico
Un consumatore tedesco, ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d’ingresso e sui visti necessari per il viaggio all’estero acquistato dall’organizzatore, stabilito nel suo stesso paese, promuoveva azione di risarcimento danni presso il Tribunale del proprio domicilio (Norimberga) in applicazione delle norme sulla competenza giurisdizionale stabilite dal Regolamento n.1215/2012. L’organizzatore, costituitosi in giudizio, eccepiva l’incompetenza territoriale e l’inapplicabilità del Regolamento suddetto per carenza dell’elemento di estraneità. Invero, il Regolamento “Bruxelles I bis” concernente la competenza giurisdizionale non si applicherebbe nel caso in cui le due parti siano domiciliate nello stesso Stato membro, in questo caso in Germania. Di conseguenza, il Tribunale circoscrizionale di Norimberga chiedeva alla Corte di Giustizia UE l’interpretazione autentica dell’articolo 18 del Regolamento al fine di stabilire se il viaggio all’estero possa identificare quell’elemento di estraneità richiesto per l’applicazione del Regolamento europeo ma escluso, come tale, dall’orientamento giurisprudenziale tedesco. La Corte di Giustizia ha risposto positivamente al quesito posto dal giudice del rinvio ritenendo che “tale regolamento si applica anche nel caso in cui il consumatore e l’organizzatore di viaggi siano domiciliati nello stesso Stato membro, qualora la destinazione del viaggio sia all’estero”. La Corte ha argomentato che per quanto riguarda le azioni promosse da un consumatore nei confronti della sua controparte contrattuale, il regolamento “Bruxelles I bis non si limita a determinare la competenza internazionale ma determina anche la competenza territoriale, conferendo direttamente tale competenza al giudice del luogo del domicilio del consumatore. In sintesi, il regolamento garantisce che il consumatore, in quanto parte più debole, possa agire in giudizio contro la parte più forte dinanzi a un giudice facilmente accessibile, ossia il più “vicino”.
Le tutele della Direttiva 2015/2302/UE sui pacchetti turistici
Una sentenza che rafforza, dunque, la posizione del consumatore anche in relazione ai diritti riconosciutigli quando acquista un pacchetto turistico dalla Direttiva 2015/2302/UE sui pacchetti turistici e sui servizi turistici collegati tra cui il diritto di ricevere informazioni standard sul pacchetto prima di sottoscriverne il contratto tra cui chiare e precise informazioni in merito all’itinerario e ai servizi inclusi, l’identificazione dell’organizzatore, il prezzo totale e le modalità di pagamento, la possibilità di risoluzione e le penalità previste, le informazioni su visti e passaporti nonché sulle procedure di reclamo. Si ricorda, inoltra, che l’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel pacchetto turistico ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà o il pacchetto risulti non conforme al contratto. E se partiti per la vacanza, ci si rende conto che niente è come vi era stato prospettato è necessario sollevare le dovute contestazioni in loco e chiedere una riduzione del prezzo e un risarcimento, se la conformità non viene ripristinata dall’organizzatore o dal suo rappresentante. Infine, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze tali da impedire il godimento delle vacanze, si potrà chiedere la risoluzione del contratto e il contestuale rimborso del prezzo pagato per il pacchetto.