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13 Gennaio 2022

Volo anticipato? Scopri quando hai diritto alla compensazione pecuniaria

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Volo anticipato

Da ormai un ventennio, complice anche l’affermarsi delle compagnie low cost, il viaggio aereo è diventato una modalità di spostamento sempre più diffusa che coinvolge milioni di passeggeri ogni anno e che ha stimolato l’attivazione di numerosi scali aereoportuali minori.

Con un così elevato traffico aereo l’eventualità che un volo programmato sia cancellato o anticipato di oltre un’ora, non è più infrequente, con conseguenziali disagi e danni per i passeggeri; il Regolamento (UE) 261/04 a tutela dei diritti nel trasporto aereo, non disciplina espressamente l’ipotesi dell’anticipazione, circostanza che rende spesso malagevole comprendere quali siano i proprio diritti in quella specifica eventualità.

Dal trasporto aereo, del resto, dipendono un’amplia compagine di attività, tanto ludiche, ad esempio le vacanze, quanto di lavoro, come colloqui d’assunzione piuttosto che riunioni d’affari.   Si comprende allora come sia imprescindibile la sicurezza degli orari dei voli sui quali non si costruisce solo la tempistica del viaggio, ma anche tutte le attività a monte e a valle dello stesso.

Recentemente la Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata adita da due giudici ordinari, uno tedesco e l’altro austriaco che, chiamati a dirimere una controversia proprio relativa all’anticipazione dell’orario di decollo, hanno chiesto al tribunale europeo di interpretare alcuni punti controversi della normativa con particolare riguardo all’inquadramento di questa speciale fattispecie lesiva degli interessi dei passeggeri.

Il principio base su cui è stata costruita l’intera pronuncia è che un volo il cui orario di partenza sia anticipato dal vettore di trasporto per più di un’ora, viene considerato come cancellato. In un caso del genere, infatti, l’anticipazione va considerata “significativa” in quanto può provocare gravi disagi per i passeggeri al pari di un ritardo. Questi, infatti, oltre a doversi riorganizzare, magari precipitosamente, per riuscire ad acciuffare il volo anticipato – rischiando si subire danni economici per gli appuntamenti mancati che erano precedenti all’orario ordinario del volo – potrebbero altresì non riuscire in tale intento riorganizzativo e dover rinunciare al volo.In una simile ipotesi il passeggero ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria integrale, il cui ammontare varia, proprio come nell’ipotesi di volo cancellato o il cui ritardo all’arrivo sia superiore alle tre ore, dai 250 ai 600 euro a seconda della lunghezza della tratta. Inoltre, il vettore aereo non può ridurre del 50% l’importo dovuto per il fatto che abbia offerto un “riavviamento” che consente al malcapitato passeggero di giungere senza ritardo alla sua destinazione finale.

Presupposto per il riconoscimento della compensazione è rappresentato dalla comunicazione tardiva dell’anticipazione del volo, in quanto è proprio il ritardo nell’informazione che determina il disagio da indennizzare.

La Corte inoltre specifica che, in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, il vettore aereo operativo deve informare (o far informare) il passeggero relativamente all’esatta denominazione sociale e al recapito dell’impresa presso la quale chiedere la compensazione pecuniaria ed i documenti che egli deve allegare alla sua domanda. Non è invece contemplata l’ipotesi a favore del passeggero di conoscere preventivamente l’importo dell’indennizzo. Nell’ipotesi di prenotazione tramite intermediario, viene infine stabilito che deve essere considerato come non informato della cancellazione di un volo il passeggero che non abbia ricevuto comunicazione del disservizio da parte dell’intermediario, sebbene questo ne abbia ricevuto notizia dal vettore.

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