Ancora una volta la Corte di Giustizia dell’Unione europea interviene con un’importante sentenza sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, pronunciandosi sulla corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 261/04 relative agli obblighi delle compagnie aeree nel caso in cui il volo atterra in un aeroporto differente rispetto a quello originariamente prenotato.
Il caso da cui è scaturita la pronuncia riguardava un passeggero del vettore Austrian Airlines che, acquistato un volo da Vienna a Berlino, invece di atterrare all’aeroporto di Berlino Tegel, come da prenotazione originaria, atterrava in quello di Berino Schönefeld con circa un’ora di ritardo e per tale motivo richiedeva una compensazione pecuniaria di 250 euro. La compagnia non solo rifiutava di corrispondere la compensazione, ma non proponeva né un trasporto verso la destinazione originario né, tantomeno, di farsi carico delle spese di trasferimento tra i due aeroporti tedeschi, che, seppur vicini, sono formalmente dislocati in due differenti regioni amministrative (Land). Austrian Airlines sosteneva infatti che il mero dirottamento del volo verso un aeroporto vicino non legittima il passeggero ad un indennizzo monetario, come accade in caso di cancellazione o ritardo prolungato, tanto più che, nel caso di specie, il ritardo era determinato da una circostanza eccezionale quale il verificarsi di eventi meteorologici avversi durante le operazioni di rotazione dell’aeromobile. Il tribunale del Land austriaco, investito della controversia, chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento 261/04, il quale prevede (articolo 8, comma 3) che “Qualora una città o regione sia servita da più aeroporti ed un vettore aereo operativo offra ad un passeggero l’imbarco su un volo per un aeroporto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore aereo operativo”.
La Corte si è espressa affermando in primo luogo che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che serve la medesima città o regione non conferisce necessariamente al passeggero il diritto ad una compensazione pecuniaria; per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione e che dunque non si sia verificata una vera e propria cancellazione del volo, non è infatti necessario che questo sia ubicato nello stesso territorio dal punto di vista amministrativo, ma ciò che rileva è semplicemente la vicinanza con il territorio stesso, proprio come nel caso delle due regioni tedesche che, seppur amministrativamente indipendenti, sono in realtà vicine. Il passeggero ha invece diritto, in linea di principio, alla compensazione pecuniaria o in caso di cancellazione o qualora raggiunga la sua destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, sempre che la circostanza che ha determinato il disservizio non sia di natura eccezionale. Tale circostanza inoltre, non necessariamente deve riguardare il volo che materialmente atterra in ritardo, ma può riguardare anche un precedente volo, operato dalla stessa compagnia, con il medesimo aereo, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo.
Infine la Corte stabilisce che la compagnia aerea è tenuta a proporre la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero e se non rispetta tale obbligo, il passeggero ha il diritto di ottenere il rimborso delle spese, purché queste risultino necessarie, appropriate e ragionevoli.