Lunedì 16 giugno, l’accordo provvisorio sulla revisione delle norme sui diritti dei passeggeri aerei, raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio, ha ottenuto il sostegno unanime della delegazione del Parlamento europeo in sede del “comitato di conciliazione” L’accordo riguarda il quadro normativo europeo applicabile ai passeggeri del trasporto aereo in caso di disservizi, come negato imbarco, ritardi del volo o cancellazioni.
Le regole europee sui diritti dei passeggeri aerei non venivano aggiornate dal 2004. Già nel 2013 la Commissione europea aveva presentato una proposta di riforma volta a modificare la normativa vigente e a precisarne alcuni aspetti applicativi. Negli anni successivi, la Corte di giustizia dell’UE è intervenuta più volte sull’interpretazione delle disposizioni esistenti, contribuendo a definirne l’applicazione.
L’accordo provvisorio interviene su alcuni aspetti della disciplina attuale relativi ai diritti dei passeggeri aerei. Tra questi figurano i ritardi e le cancellazioni, le procedure di reclamo, il diritto all’assistenza in aeroporto, la riprotezione dei passeggeri e la definizione delle circostanze eccezionali. La Rete ECC-Net ha gestito infatti, negli ultimi anni, numerose richieste di assistenza legate ai disservizi nel trasporto aereo e all’applicazione della normativa dell’UEC in materia di diritti dei passeggeri.
L’accordo politico raggiunto comprende una serie di elementi chiave che incidono sul quadro dei diritti dei passeggeri aerei.
Diritti di risarcimento, soglie e procedure di reclamo
I passeggeri mantengono il diritto al rimborso o a un volo alternativo in caso di cancellazione, così come il diritto al risarcimento in caso di ritardo superiore a tre ore, cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima della partenza o negato imbarco.
Gli importi del risarcimento restano differenziati in base alla distanza del volo: 250 euro per tratte fino a 1.500 km, 400 euro per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km e 600 euro per le tratte superiori. È prevista la possibilità per le compagnie aeree di ridurre il risarcimento del 50% per le tratte più lunghe qualora venga offerto un volo alternativo verso la destinazione finale con un ritardo all’arrivo non superiore a quattro ore.
Una delle principali novità riguarda l’obbligo per le compagnie aeree di informare proattivamente i passeggeri, entro 96 ore dalla perturbazione, sui diritti applicabili e sulle modalità per presentare richiesta di risarcimento. Le procedure di gestione dei reclami vengono inoltre semplificate.
Circostanze eccezionali
Le disposizioni in materia di circostanze eccezionali sono state oggetto di revisione e l’accordo introduce un elenco non esaustivo di tali circostanze, destinato a compagnie aeree, organismi nazionali di controllo, organismi di risoluzione delle controversie e autorità giudiziarie per la valutazione dei casi in cui il vettore può essere esonerato dall’obbligo di risarcimento.
È inoltre previsto che, qualora un ritardo o una cancellazione derivino da una precedente perturbazione riconducibile a circostanze eccezionali, la compagnia possa invocare tale situazione anche per i disservizi successivi collegati. In ogni caso, rimane l’obbligo di assistenza ai passeggeri in attesa, con la fornitura di bevande ogni due ore, un pasto dopo tre ore e, se necessario, il pernottamento fino a un massimo di tre notti.
Rimborsi e procedure digitali più rapide
Le compagnie aeree dovranno trasmettere elettronicamente ai passeggeri interessati da ritardi o cancellazioni informazioni chiare sulle modalità di richiesta del risarcimento entro quattro giorni dalla fine del viaggio. I passeggeri avranno nove mesi di tempo per presentare la richiesta, mentre le compagnie dovranno procedere al pagamento entro 30 giorni oppure motivare il diniego invocando circostanze eccezionali, indicando le modalità di eventuale reclamo.
È inoltre previsto che i passeggeri non siano obbligati a creare un account o utilizzare una specifica applicazione per ricevere informazioni o presentare richieste.
Diritti delle persone con disabilità e mobilità ridotta e tutela dei minori
L’accordo prevede disposizioni dedicate alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, con particolare riferimento all’assistenza in caso di disservizi e alle attrezzature di mobilità. In particolare, i passeggeri hanno diritto al risarcimento nel caso in cui perdano il volo o una coincidenza a causa di un’assistenza inadeguata in aeroporto, nonché al rimborso integrale per danni, distruzione o perdita delle proprie attrezzature di mobilità.
Per quanto riguarda i minori e le famiglie, viene stabilito che i passeggeri non possano essere separati nell’assegnazione dei posti: il minore di età inferiore ai 14 anni deve poter sedere gratuitamente accanto alla persona che lo accompagna. Lo stesso principio si applica alle persone con disabilità o mobilità ridotta e alle donne in gravidanza.
Trasparenza tariffaria e regole sul bagaglio a mano
Le nuove disposizioni prevedono il diritto di portare a bordo gratuitamente un oggetto personale, come una piccola borsa o uno zaino, definendo uno standard minimo comune a livello europeo (40 x 30 x 15 cm). Non viene invece introdotto un formato unico obbligatorio per il bagaglio a mano, né limiti di peso armonizzati: le compagnie restano libere di stabilirli, purché ragionevoli.
L’accordo prevede inoltre obblighi informativi relativi alla composizione del prezzo del biglietto: compagnie aeree, intermediari e motori di ricerca dovranno indicare sin dalla fase iniziale della prenotazione il prezzo comprensivo del bagaglio a mano. I passeggeri potranno scegliere tariffe alternative che non includono tale servizio.
Ulteriori misure riguardano alcune operazioni di viaggio: non saranno più applicati costi aggiuntivi per la correzione di errori di battitura nel nome o per il rilascio della carta d’imbarco stampata. È inoltre garantito il diritto a ricevere automaticamente una carta d’imbarco digitale, senza obbligo di registrazione a un’app o creazione di un account, e nessun passeggero potrà essere rifiutato all’imbarco per l’utilizzo della versione cartacea del documento.
Divieto delle politiche di “no-show”
Viene infine vietata la pratica del “no-show” sui voli di ritorno: il mancato utilizzo del volo di andata non può comportare il rifiuto dell’imbarco sul volo di ritorno, né l’applicazione di costi aggiuntivi.
Il Parlamento europeo è chiamato a votare l’accordo nella sessione plenaria di luglio. Successivamente all’adozione e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, le nuove norme entreranno in vigore dopo un periodo di 12 mesi.


