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20 Luglio 2026

Responsabilità degli hosting provider: la Corte di Giustizia chiarisce i confini della neutralità degli intermediari digitali

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

La sentenza del 16 luglio 2026 affronta il caso Google-YouTube e precisa quando un hosting provider può beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista dalla direttiva sul commercio elettronico.

Con la sentenza del 16 luglio 2026, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea è tornata a pronunciarsi sul complesso tema della responsabilità degli intermediari digitali precisando i confini dell’esenzione di responsabilità prevista dall’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (la cosiddetta “direttiva e-commerce”).

La pronuncia assume particolare rilievo perché riguarda un settore – quello dei giochi d’azzardo – che, pur essendo escluso dall’ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), solleva questioni più ampie relative al ruolo degli operatori digitali nella diffusione di contenuti commerciali e pubblicitari illeciti o soggetti a regolamentazione.

La questione centrale affrontata dalla Corte riguarda infatti la possibilità per un hosting provider di beneficiare del regime di limitazione della responsabilità quando abbia stipulato un accordo commerciale con il destinatario del servizio per la pubblicazione di pubblicità relativa a giochi d’azzardo.

L’origine della controversia: la sanzione AGCOM nei confronti di Google per contenuti pubblicitari su YouTube

La controversia all’origine della pronuncia nasce da un provvedimento con cui, nel luglio 2022, l’AGCOM ha sanzionato Google per 750.000 euro, contestandole la violazione del divieto italiano di pubblicità relativa a giochi e scommesse con vincite in denaro previsto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018.

Secondo l’Autorità, attraverso alcuni canali YouTube gestiti da un creatore di contenuti erano stati diffusi video che promuovevano siti di giochi d’azzardo e incentivavano gli utenti a condividere contenuti relativi alle proprie vincite. L’AGCOM aveva inoltre ordinato la rimozione di 630 video ritenuti contrari al divieto nazionale.

Google ha impugnato il provvedimento sostenendo di operare in qualità di hosting provider e di poter quindi beneficiare del regime di limitazione della responsabilità previsto dall’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

Dopo che il TAR Lazio ha accolto tale impostazione, l’AGCOM ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni: da un lato, se la direttiva e-commerce sia applicabile alla pubblicità dei giochi d’azzardo, nonostante tale settore sia escluso dal suo ambito di applicazione; dall’altro, se Google possa essere considerata un intermediario neutrale, tenuto conto del programma YouTube Partner Program, attraverso il quale la società partecipa alla monetizzazione dei contenuti e alla ripartizione dei ricavi pubblicitari con i creatori.

Cosa si intende per “servizio della società dell’informazione” e chi è l’hosting provider

Per comprendere la portata della decisione è necessario partire dalla nozione di servizio della società dell’informazione, concetto centrale nella direttiva 2000/31/CE.

Si tratta di qualsiasi servizio prestato normalmente dietro remunerazione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale del destinatario. La definizione comprende quindi un’ampia gamma di attività online: dai marketplace alle piattaforme digitali, dai motori di ricerca ai servizi che consentono la memorizzazione e la diffusione di contenuti caricati dagli utenti.

All’interno di questa categoria generale rientrano anche i servizi di hosting, cioè quei servizi attraverso i quali un operatore mette a disposizione uno spazio digitale affinché un soggetto terzo possa memorizzare informazioni e renderle accessibili online.

Il soggetto che utilizza il servizio viene definito dalla direttiva “destinatario del servizio”. Si tratta, nel caso esaminato dalla Corte, dell’operatore economico che si avvale dell’infrastruttura digitale per pubblicare contenuti pubblicitari relativi ai giochi d’azzardo. In altri termini, esso svolge il ruolo di intermediario tra chi pubblica il contenuto e gli utenti che vi accedono, senza esserne, in linea di principio, l’autore o il responsabile.

L’hosting provider, invece, è il soggetto che fornisce lo spazio tecnico necessario alla pubblicazione delle informazioni, senza necessariamente intervenire sul loro contenuto.

Proprio questa distinzione è alla base del sistema europeo di responsabilità degli intermediari: chi svolge un’attività puramente tecnica non può essere equiparato automaticamente al soggetto che crea o diffonde il contenuto illecito.

L’esclusione dei giochi d’azzardo dalla direttiva e-commerce: perché non riguarda automaticamente gli intermediari

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2000/31/CE, che esclude dal proprio ambito di applicazione le “attività di azzardo che implicano una posta pecuniaria”.

La Corte precisa che tale esclusione deve essere interpretata in modo restrittivo.

Essa riguarda infatti l’attività economica consistente nell’organizzazione e nell’offerta di giochi d’azzardo, settore che gli Stati membri possono sottoporre a regole particolarmente rigorose per ragioni di ordine pubblico, tutela dei consumatori e prevenzione della dipendenza.

Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi servizio digitale collegato, anche indirettamente, al settore del gioco d’azzardo resti automaticamente escluso dall’ambito di applicazione della direttiva.

La Corte opera quindi una distinzione fondamentale: mentre il soggetto che offre direttamente il gioco d’azzardo esercita un’attività esclusa dalla direttiva, il prestatore che mette a disposizione uno spazio digitale per ospitare una pubblicità relativa a tale attività deve essere valutato secondo le regole previste per gli intermediari online.

Questa interpretazione evita un’estensione eccessiva dell’esclusione prevista dalla direttiva, che avrebbe potuto determinare una situazione nella quale qualsiasi servizio tecnologico collegato al settore del gioco sarebbe stato privato delle garanzie previste dal diritto europeo.

La responsabilità limitata dell’hosting provider: il principio della neutralità

Il cuore della sentenza riguarda l’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE, che introduce il cosiddetto regime di safe harbour per i prestatori di hosting.

Con l’espressione “safe harbour” (letteralmente “porto sicuro”) si indica il regime di limitazione della responsabilità riconosciuto agli intermediari che svolgono un’attività meramente tecnica e neutrale.

L’obiettivo del legislatore europeo era evitare che gli intermediari fossero costretti a controllare preventivamente ogni contenuto pubblicato attraverso i loro servizi. Un simile obbligo avrebbe infatti reso impraticabile il funzionamento della rete e avrebbe imposto agli operatori un controllo generalizzato incompatibile con la natura stessa di Internet.

La protezione prevista dall’articolo 14 non è però assoluta. Essa si applica soltanto quando il prestatore mantiene una posizione di neutralità rispetto alle informazioni ospitate ovvero non interviene nella determinazione del contenuto o nella sua valorizzazione commerciale.

La Corte ha chiarito più volte che il semplice fatto di offrire un servizio a pagamento non elimina tale neutralità. Del resto, la maggior parte degli hosting provider opera sulla base di rapporti contrattuali remunerati con i propri clienti.

Il problema non è quindi l’esistenza di un interesse economico, ma il grado di coinvolgimento del prestatore.

Il concetto di “ruolo attivo”: il criterio elaborato dalla Corte di Giustizia

Il concetto centrale della sentenza è quello di ruolo attivo.

Secondo la Corte, un hosting provider perde il beneficio della limitazione di responsabilità quando non si limita più a fornire un servizio tecnico, ma assume un ruolo che gli consente di avere conoscenza o controllo sulle informazioni memorizzate.

In particolare, la Corte chiarisce che la conclusione di un accordo commerciale con il destinatario del servizio non determina automaticamente un ruolo attivo. Un rapporto contrattuale tra piattaforma e cliente è infatti una caratteristica normale dell’economia digitale. Diversamente opinando, quasi nessun operatore potrebbe beneficiare dell’articolo 14.

Tuttavia, l’accordo commerciale può rappresentare un elemento significativo se dimostra che il provider ha partecipato alla creazione, alla selezione o alla promozione del contenuto.

Sarà quindi il giudice nazionale a dover verificare, sulla base delle circostanze concrete del caso, se il prestatore si sia limitato a fornire un servizio tecnico oppure abbia partecipato in modo tale alla gestione o alla valorizzazione del contenuto da acquisire un controllo o una conoscenza dello stesso incompatibili con il regime di esenzione.

I precedenti richiamati dalla Corte: una linea interpretativa consolidata

La decisione non rappresenta un mutamento di orientamento, bensì si inserisce in una linea giurisprudenziale ormai consolidata, richiamando alcune delle principali pronunce della Corte in materia di responsabilità degli intermediari digitali.

Nella causa relativa al servizio pubblicitario Google AdWords (cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08 -Google France contro Louis Vuitton), la Corte aveva già affermato che un prestatore può beneficiare dell’esenzione prevista dalla direttiva quando svolge un’attività neutrale e automatica, mentre può perderla qualora svolga un ruolo attivo nella selezione o nell’ottimizzazione degli annunci.

La sentenza relativa alla piattaforma eBay (Causa C-324/09 -L’Oréal SA e a. / eBay International AG) ha ulteriormente sviluppato questo principio. In quel caso la Corte aveva chiarito che una piattaforma commerciale non può invocare automaticamente la neutralità quando fornisce assistenza nella promozione delle offerte o contribuisce alla loro valorizzazione economica.

Più recentemente, nelle cause riguardanti piattaforme di condivisione video come YouTube (Cause riunite C-682/18 e C-683/18 -Frank Peterson c. Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc. e Elsevier Inc. c. Cyando AG), la Corte ha confermato che anche strumenti sofisticati di organizzazione e raccomandazione dei contenuti non determinano necessariamente una responsabilità diretta, purché non comportino una partecipazione attiva alla diffusione dell’informazione illecita.

La sentenza del 16 luglio 2026 si colloca quindi in continuità con questa giurisprudenza: più che il modello economico adottato dalla piattaforma, il criterio decisivo resta il ruolo concretamente svolto dall’intermediario nella gestione dei contenuti.

La Corte evita sia un approccio che attribuisca automaticamente responsabilità agli intermediari per ogni contenuto ospitato, sia un’interpretazione che consenta alle piattaforme di sottrarsi sempre ai propri obblighi invocando la natura tecnica del servizio.

Il criterio decisivo resta quello della neutralità: l’intermediario beneficia della limitazione di responsabilità solo quando mantiene un ruolo passivo rispetto alle informazioni memorizzate.

La semplice presenza di un rapporto commerciale con il cliente non è sufficiente a escludere tale protezione, ma può diventare un elemento determinante quando dimostra che la piattaforma partecipa attivamente alla creazione, alla promozione o alla diffusione del contenuto.

In un contesto nel quale la pubblicità digitale incide sempre più sulle scelte dei consumatori, soprattutto in settori particolarmente sensibili come quello del gioco d’azzardo, la sentenza conferma l’approccio seguito dalla Corte di Giustizia negli ultimi quindici anni: garantire un elevato livello di tutela degli utenti senza trasformare gli intermediari digitali in soggetti automaticamente responsabili di tutti i contenuti pubblicati sulle loro piattaforme.

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