conosci i tuoi diritti quando viaggi in aereo
Il 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone affette da disabilità. Per questo motivo, la Rete dei Centri Europei dei Consumatori (ECC-Net) desidera richiamare l’attenzione sui passeggeri aerei con disabilità o con modalità ridotta. Sebbene le norme europee ne tutelano i diritti, questi passeggeri incontrano ancora seri problemi quando viaggiano in aereo.
Nel 2016, la Rete ECC-Net ha ricevuto numerose richieste d’informazioni e reclami:
- un’anziana signora olandese doveva volare da Amsterdam a Sofia. Giunta in aeroporto veniva assistita in quanto la disabilità non le permetteva di percorrere lunghe distanze. L’’impiegato la condusse, tuttavia, al gate sbagliato e l’anziana signora perdette il volo.
- un passeggero britannico affetto dalla sindrome di Chron si è visto negare l’imbarco perché la compagnia aerea lo ha ritenuto in stato di ubriachezza
- un consumatore austriaco prenotava un volo da Vienna a Parigi ed essendo affetto da insufficienza renale aveva bisogno della macchina per la dialisi, per lui vitale, ma sfortunatamente veniva ritenuta troppo grande per essere considerato come un bagaglio a mano. La compagnia aerea, pertanto, negava l’imbarco gratuito di tale attrezzatura medica.
In base al Regolamento UE n.1107/20016 relativo ai diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta ne trasporto aereo, i consumatori sono autorizzati a portare con sé, gratuitamente, le attrezzature mediche. Inoltre, le compagnie aeree sono tenute ad offrire il trasporto dei cani da assistenza o delle attrezzature per agevolare la mobilità, come le sedie a rotelle, generalmente senza ulteriori addebiti.
L’assistenza fornita negli aeroporti dovrebbe consentire alle persone con disabilità di spostarsi da un punto designato fino all’aeromobile e viceversa, incluse le operazioni d’imbarco e di sbarco. Dopo il volo, per esempio, i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta devono ricevere assistenza al fine di raggiungere il volo di coincidenza, il bus o il taxi. Se necessario, devono essere anche assistiti con il loro bagaglio.
I passeggeri aerei con disabilità o a mobilità ridotta devono informare la compagnia aerea o il tour operator, almeno 48 ore prima dell’imbarco, sulle loro necessità di essere assistiti. Se la compagnia aerea non provvede con l’assistenza richiesta, i passeggeri devono contattare la direzione dell’aeroporto. La compagnia aerea è responsabile per i problemi connessi con il volo, il bagaglio o il chek-in degli strumenti per la mobilità.
Il regolamento si applica a tutti gli aeroporti e alle compagnie aeree che operano all’interno dell’Unione Europea, Islanda e Norvegia. La rete ECC-Net fornisce informazioni e assistenza ai passeggeri aerei disabili o a mobilità ridotta nei reclami transfrontalieri che abbiano già provveduto a contattare la compagnia aerea, senza ottenerne un riscontro.
Il Centro Europeo Consumatori Italia è stato coinvolto, insieme ad altri stakeholder, dall’ENAC, l’Ente nazionale per l’Aviazione Civile, per la Campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM), che ha visto anche la realizzazione di una brochure sui diritti di tali passeggeri, pubblicata sul sito del CEC Italia.