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Garanzia legale di conformità
Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa
Acquistare beni e servizi da venditori che operano nell’UE comporta anche il diritto di ottenere il ripristino della conformità qualora il bene ne difetti. Ai sensi della normativa vigente sulla garanzia legale (Direttiva UE 2019/771, trasposta in Italia negli articoli 128-135-septies del Codice del Consumo), il consumatore ha diritto a ricevere un bene conforme al contratto, ossia un bene che soddisfi determinati requisiti soggettivi e oggettivi fissati dalla legge, per i quali è prevista una garanzia di 24 mesi dalla data di consegna. Tale garanzia può essere ridotta a 12 mesi in caso di acquisto di beni usati. A partire da gennaio 2022, la garanzia legale di conformità, con la trasposizione a livello nazionale della direttiva(UE)770/2019, si estende anche ai contratti di fornitura di contenuti digitali, come software, e-book, applicazioni, e di servizi digitali, come i servizi cloud.
In caso di difformità delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle informazioni ricevute, di un difetto di funzionamento o guasto del bene, o in caso di mancata fornitura degli aggiornamenti contrattualmente previsti, il consumatore ha diritto (a scelta del consumatore) alla riparazione o alla sostituzione del prodotto o servizio difettoso. La riparazione e la sostituzione devono avvenire gratuitamente, entro un periodo di tempo ragionevole e senza causare inconvenienti al consumatore. La gratuità dei rimedi implica che il venditore si faccia carico delle spese di restituzione del bene difettoso e, nel caso di bene installato, delle spese di rimozione e reinstallazione del bene riparato o sostituito.
Qualora il venditore non provveda alla riparazione o sostituzione, non lo faccia entro un termine ragionevole, causi inconvenienti al consumatore, oppure il tentativo di ripristino della conformità non sia stato risolutivo o il difetto sia grave, il consumatore ha diritto alla riduzione del prezzo (proporzionale alla diminuzione del valore del bene ricevuto rispetto a quello del bene conforme, nel caso di difetto di lieve entità) o alla risoluzione del contratto con rimborso del prezzo pagato, previa richiesta espressa del consumatore e restituzione del bene a spese del venditore.
La legge pone a carico del solo venditore l’obbligo di adottare i rimedi necessari per il ripristino della conformità del bene difettoso; ciò significa che il consumatore deve rivolgersi al negozio o al sito web da cui ha acquistato il bene o servizio, e non al produttore e pretendere che il venditore si occupi con la massima solerzia del problema.
L’indicazione delle caratteristiche e dei requisiti necessari a identificare la conformità del bene al contratto di vendita facilita di fatto il consumatore nel rilevare eventuali difetti, come ad esempio:
- Il possesso delle caratteristiche e delle funzionalità previste contrattualmente;
- La fornitura degli accessori, delle istruzioni per l’installazione e la disponibilità degli aggiornamenti;
- L’oggettiva inidoneità del bene al normale uso, garantito da altri beni dello stesso tipo;
- La mancanza di qualità e prestazioni abituali, in relazione a beni dello stesso tipo;
- L’errata installazione, se effettuata sotto la responsabilità del venditore o derivante da istruzioni carenti;
- Una particolare condotta tenuta dal venditore nei confronti del consumatore prima della vendita (come promesse e dichiarazioni verbali tese a convincere l’acquirente);
- Le ragionevoli aspettative che il compratore abbia comunicato al venditore al momento dell’acquisto (in relazione all’idoneità del bene all’uso particolare indicato come esigenza dal consumatore);
- Le qualità del bene presentato come campione o modello, parte integrante del contratto di vendita (questo si applica anche alle vendite a distanza).
Va precisato, infine, che se il difetto si verifica o si manifesta entro il primo anno di acquisto, si presume che il bene fosse non conforme sin dal momento della consegna, salvo che la natura del bene o del difetto escluda tale presunzione. Ne consegue che il venditore che desideri esimersi dall’obbligo di ripristinare la conformità attraverso i rimedi previsti dovrà fornire prova contraria, ovvero che il bene era conforme o che il difetto sia in realtà conseguenza di un uso non corretto del bene.
La nuova disciplina sulla garanzia legale di conformità si applica anche ai beni con elementi digitali, ovvero “beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene”. Si tratta pertanto di beni rientranti nell’ambito più ampio dell’Internet of Things (IoT), ovvero beni materiali che sono connessi alla rete e con essa scambiano informazioni.
Il venditore è responsabile di ogni difetto di conformità del contenuto o servizio digitale che si verifichi o manifesti entro 24 mesi dalla consegna, o per un periodo più lungo nel caso in cui la fornitura sia contrattualmente prevista per più di due anni. Il venditore non sarà responsabile del difetto che si manifesti a causa della mancata installazione dell’aggiornamento, a condizione che abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento, delle conseguenze in caso di mancata installazione e gli abbia fornito adeguate istruzioni per l’installazione.
Il venditore è responsabile per qualsiasi difetto esistente al momento della consegna o che si manifesti nell’arco dei due anni dalla stessa. Tale periodo di garanzia si applica anche ai beni usati, relativamente ai difetti che non siano compatibili con il normale stato di usura; tuttavia, la durata della garanzia può essere ridotta a un termine non inferiore a un anno; in tal caso il consumatore deve esserne preventivamente informato. Per i beni con elementi digitali, la garanzia può essere superiore ai due anni e coprire l’intero periodo di fornitura del contenuto o del servizio digitale fissato nel contratto di vendita. Il termine per esercitare un’eventuale azione legale, qualora il venditore dovesse indebitamente sottrarsi alle proprie responsabilità, è di ventisei mesi. Tali termini restano invariati anche nel caso in cui il bene venga sostituito o vengano sostituite alcune parti in sede di riparazione.
È importante, tuttavia, tenere presente che, se la riparazione viene effettuata oltre il termine della garanzia legale, il pezzo sostituito verrà garantito per 24 mesi a decorrere dalla data di consegna o installazione.
La garanzia convenzionale può essere offerta dal produttore, dal venditore stesso o da un terzo (ad esempio, una compagnia di assicurazione) e non sostituisce, ma si aggiunge a quella che per legge deve essere prestata dal venditore. Pertanto, è opportuno ignorare i cartelli che recitano: “Il prodotto si sostituisce solamente entro XXX giorni dall’acquisto, dopo di che ci si deve rivolgere ai centri di assistenza della casa produttrice” e contestare l’affermazione del venditore secondo cui sarebbe necessario rivolgersi al produttore: è il venditore che deve riprendere a proprie spese il bene in restituzione e attivarsi, salvo poi rivalersi sul soggetto responsabile del difetto.
Non sostituendosi alla garanzia legale, la garanzia convenzionale può, di fatto, solo ampliare i diritti dei consumatori prevedendo, per esempio, riparazioni gratuite per difetti che insorgono dopo la scadenza del periodo di due anni o servizi aggiuntivi come, per esempio, il ritiro a domicilio gratuito o la consegna di un prodotto sostitutivo durante il tempo necessario per la riparazione.
È di fondamentale importanza richiedere e conservare lo scontrino fiscale o un documento equivalente che attesti il luogo e la data di acquisto, in quanto spetta al consumatore dimostrare che l’acquisto è stato effettuato presso quel negozio specifico, online o fisico, e che non sono ancora trascorsi 24 mesi dalla consegna. Tuttavia, è utile anche inviare il tagliando di garanzia o, comunque, compiere tutti gli adempimenti necessari per attivare la garanzia convenzionale, se prevista, per beneficiare eventualmente di tutele superiori rispetto a quelle previste per legge, come, ad esempio, una durata maggiore o la copertura di danni accidentali o guasti dovuti all’usura.
Contatta per iscritto il venditore e conserva una copia di tutta la corrispondenza. Se questo tentativo non dovesse andare a buon fine, è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori del proprio Paese per ricevere assistenza: il centro fornirà informazioni sui diritti spettanti nel caso concreto e ti guiderà per affermarli contattando il venditore interessato, informandoti sugli organismi di risoluzione alternativa delle controversie disponibili, sulle autorità da contattare e su eventuali ulteriori meccanismi di risoluzione stragiudiziali e giudiziali. I contatti sono disponibili sul sito della Rete ECC-Net.
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Ai sensi della normativa vigente sulla garanzia legale (artt. 128 -135-septies del Codice del Consumo), il consumatore ha diritto a ricevere un bene conforme al contratto, ovvero un bene che soddisfi determinati requisiti soggettivi ed oggettivi fissati dalla legge rispetto ai quali ai quali vige la garanzia di 24 mesi dalla data di consegna che può essere ridotta a 12 mesi nel caso di acquisto di beni usati.
In caso di difformità delle caratteristiche e prestazioni rispetto alle informazioni ricevute, in caso di un difetto di funzionamento o guasto del bene, in caso di mancata fornitura degli aggiornamenti contrattualmente previsti, si ha diritto alla RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE (a scelta del consumatore) e, qualora ciò sia impossibile, eccessivamente oneroso o il venditore non vi provveda, anche alla RESTITUZIONE DEL PREZZO pagato o alla RIDUZIONE per difetti di lieve entità.
La legge pone a carico del solo venditore l’obbligo di esperire i rimedi atti al ripristino della conformità del bene risultato difettoso; questo vuol dire che possiamo rivolgerci al negozio o al sito web da cui abbiamo acquistato il bene e pretendere che il venditore si occupi con la massima solerzia del nostro problema.
È necessario, invero, tener distinta dalla garanzia legale la garanzia “convenzionale” che può essere offerta dal produttore, dal venditore stesso o da un terzo (compagnia di assicurazione per esempio) e che non sostituisce ma si somma a quella che per legge deve essere prestata dal venditore. Ignoriamo, dunque, i cartelli che recitano: “il prodotto si sostituisce solamente entro XXX giorni dall’acquisto, dopo ci si deve rivolgere ai centri di assistenza della casa produttrice” e contestiamo l’assunto del venditore che è necessario rivolgersi al produttore: è il venditore che deve riprendere a proprie spese il bene in restituzione e attivarsi, salvo poi rivalersi sul soggetto responsabile del difetto.
È di fondamentale importanza richiedere e conservare lo scontrino fiscale o documento equivalente che attesta luogo e data di acquisto in quanto spetta al consumatore dimostrare che l’acquisto è stato effettuato presso quello specifico negozio, online o fisico, e che non sono ancora trascorsi 24 mesi dalla consegna. Tuttavia, è utile spedire altresì il tagliando di garanzia o, comunque, effettuare tutti quegli adempimenti richiesti per attivare la garanzia convenzionale, se prevista per beneficiare eventualmente di tutele superiori rispetto a quelle previste per legge come, ad esempio, una durata maggiore o la copertura di danni accidentali o guasti dovuti all’ usura.
La nuove disciplina sulla garanzia legale di conformità si applica anche ai beni con elementi digitali ovvero “beni mobili materiali che incorporano, o sono interconnessi con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene”. Si tratta pertanto di beni rientranti nel più ampio ambito dell’Internet of things (IOT), materiali che sono tuttavia connessi alla rete e con essa scambiano informazioni. Il venditore è responsabile di ogni difetto di conformità del contenuto o servizio digitale che si verifica o manifesta entro 24 mesi dalla consegna o per un periodo più lungo nel caso in cui la fornitura è contrattualmente previsto per più di due anni. Il venditore non sarà responsabile del difetto che si manifesti a causa della mancata installazione dell’aggiornamento a condizione che lo stesso abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento, delle conseguenza in caso di mancata installazione ed abbia fornito adeguate istruzioni per l’installazione.
Come provare l’esistenza del difetto di conformità?
L’indicazione di caratteristiche e requisiti atti ad identificare la conformità del bene al contratto di vendita di fatto facilita il consumatore nel rilevare eventuali difetti come:
- il possesso delle caratteristiche e delle funzionalità previste contrattualmente
- la fornitura degli accessori, delle istruzioni per l’installazione e la disponibilità degli aggiornamenti
- l’oggettiva inidoneità del bene al normale uso, garantito da altri beni dello stesso tipo
- la mancanza di qualità e prestazioni abituali, in relazione a beni dello stesso tipo
- l’errata installazione se effettuata sotto la responsabilità del venditore o dipende da istruzioni carenti
- una particolare condotta tenuta dal venditore nei confronti del consumatore prima della vendita (promesse e dichiarazioni verbali tese a convincere l’acquirente)
- le ragionevoli aspettative che il compratore abbia portato a conoscenza del venditore al momento dell’acquisto (in relazione all’idoneità del bene all’uso particolare indicato come esigenza dal consumatore)
- le qualità del bene presentato come campione e come modello parte integrante del contratto di vendita (questo si applica anche per le vendite a distanza).
Va precisato, infine, che se il difetto si verifica o manifesta entro il primo anno d’acquisto, si presume che il bene fosse non conforme sin dal momento della consegna salvo che la natura del bene o del difetto escluda tale presunzione. Ne consegue che il venditore che voglia esimersi dall’obbligo al ripristino della conformità attraverso i rimedi previsti dovrà fornire prova del contrario ovvero che il bene era conforme o che il difetto in realtà è conseguenza dell’uso non corretto del bene.
È buona regola munirsi sempre di un valido documento di riconoscimento: sebbene il trattato di Schengen abbia abolito i controlli alle frontiere nella maggior parte degli Stati Europei (restano esclusi Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito), i paesi conservano sempre la facoltà di ripristinarli per la tutela dell’ordine pubblico. Avere sempre con sé un valido documento di riconoscimento come il passaporto o la carta d’identità, può evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.
È consigliabile portare con sé anche la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), unificata in Italia con il codice fiscale, che dà diritto all’assistenza sanitaria in caso di temporanea permanenza in uno degli Stati membri dell’UE.
I cittadini extra-UE necessitano di un passaporto valido per almeno tre mesi dopo la data di partenza dal paese dell’Unione nel quale si intende soggiornare e che sia stato rilasciato nell’arco dei 10 anni antecedenti la partenza. Se necessario, bisogna munirsi anche di apposito visto.
I cittadini UE che intendano soggiornare in un paese dell’Unione per più di tre mesi potrebbero essere obbligati ad iscriversi come residenti presso le autorità locali. In questo caso è necessario munirsi di:
- documento d’identità valido
- documento attestante il possesso di un’assicurazione sanitaria
- certificato di lavoro o, se studente, certificato d’iscrizione presso un istituto riconosciuto e documento attestante la capacità di mantenersi autonomamente senza aver bisogno di sussidi (quest’ultimo è richiesto anche per i pensionati)
La Direttiva 2011/24/UE garantisce ai cittadini UE il diritto all’assistenza sanitaria, alla scelta del professionista e della struttura sanitaria, al riconoscimento delle ricette rilasciate nel paese di residenza e al rimborso delle spese sostenute per dispositivi medici, farmaci e prestazioni, secondo le tariffe applicate nel proprio paese. In Italia il rimborso viene solitamente erogato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, opportunamente documentata.
È buona regola, quando si viaggia, portare sempre con sé la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), solitamente rilasciata insieme alla tessera sanitaria nazionale.
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