Ulteriore passo in avanti per il New Deal for Consumers, insieme di misure volte a rafforzare la tutela dei consumatori europei: l’8 novembre 2019 il Consiglio ha infatti adottato una direttiva destinata a modificare la disciplina relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), la direttiva sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e la direttiva sull’indicazione dei prezzi (98/6/CE).
La nuova normativa, che interviene su aspetti di estrema rilevanza per i consumatori UE che acquistano beni e servizi online, prevede:
- maggiore armonizzazione e semplificazione nella determinazione delle sanzioni per le violazioni del diritto europeo in materia di consumatori
- il diritto a rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, quali ad esempio il marketing aggressivo
- maggiore trasparenza nelle transazioni online, soprattutto in relazione allo strumento delle recensioni online, la determinazione personalizzata dei prezzi sulla base di algoritmi o una migliore classificazione dei prodotti dovuta ai “posizionamenti a pagamento” nei motori di ricerca
- l’obbligo per i marketplace di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore o il marketplace stesso
- la tutela dei consumatori nell’utilizzo di servizi digitali “gratuiti” quali archiviazione su cloud, social media, account di posta elettronica, per i quali i consumatori non pagano un importo in denaro ma forniscono dati personali
- informazioni chiare in caso di riduzione dei prezzi
- l’eliminazione di oneri sproporzionati, come l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione obsoleti, attualmente imposti alle imprese dalla legge ma del tutto inadeguati
- chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti a tutela degli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione in vendite negoziate al di fuori dei locali commerciali
- chiarimenti su trattamento che gli Stati membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti a “doppia qualità”(prodotti venduti online con marchio e confezione identici, ma di qualità diverse).
Successivamente all’adozione della direttiva, gli Stati membri adotteranno le misure necessarie alla sua attuazione entro ventiquattro mesi e nei successivi sei, le misure troveranno applicazione.
Il testo della direttiva è disponibile al seguente link:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2019-INIT/it/pdf