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30 Marzo 2023

Secondary ticketing: Agcom multa Viagogo per attività illecita

Consulenza ed assistenza per i consumatori in Europa

Secondary ticketing: Agcom multa Viagogo per attività illecita

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha adottato una sanzione di 12,24 milioni di euro nei confronti della piattaforma di rivendita di biglietti di eventi Viagogo per la violazione delle norme relative al secondary ticketing, ossia la rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo che sono stati acquistati dai canali primari autorizzati (punti vendita fisici/box offices, siti degli organizzatori, siti internet di rivendita primari).

La piattaforma marketplace – con sede in Svizzera – che ricolloca i biglietti di eventi è accusata, infatti, di aver violato la norma anti-bagarinaggio online. Nello specifico, le indagini hanno accertato la vendita o comunque l’intermediazione effettuata dalla società di titoli di accesso per 68 eventi svolti nel 2022 in Italia, anche a prezzi superiori di dieci volte rispetto a quelli nominali. Ciò significa che Viagogo ha venduto o collocato un numero consistente di biglietti senza le dovute autorizzazioni commettendo un illecito amministrativo. La rivendita di titoli, invero, è lecita solo se viene effettuata ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Inizialmente, l’AGCOM aveva avviato – in collaborazione con la Guardia di Finanza – un ampio monitoraggio proprio per individuare i flussi anomali di vendita di biglietti per spettacoli sul mercato secondario. Questa, però, non è la prima volta che Viagogo viene multata dall’AGCOM: nel giugno del 2022 ha ricevuto una multa di 23,5 milioni, in quanto la normativa di riferimento – articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – vieta la “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”.

A nulla, sono, pertanto, valse le difese di Viagogo che ha strenuamente sostenuto di aver agito come semplice hosting provider avendo messo semplicemente in contatto i potenziali venditori e i potenziali acquirenti al solo fine di facilitare le transazioni economiche, trattando i dati degli utenti con modalità puramente tecniche, passive ed automatiche. Dall’attività istruttoria è, infatti, emerso il ruolo attivo svolto da Viagogo nel processo di vendita che “utilizzando sia risorse umane che tecniche, essa effettua attività di uso, modifica, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, e promozione dei contenuti caricati, anche attraverso tecniche di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione”.

Nello specifico “è stato infatti riscontrato che la descrizione dell’offerta caricata dall’utente, la quale è limitata all’inserimento di caratteristiche fisiche del biglietto (ad esempio, se disponibile su supporto cartaceo o elettronico, se afferente ad un posto con buona visibilità ecc..), nel corso del processo di vendita viene arricchita ed integrata, da valutazioni, inserite per autonoma scelta editoriale da Viagogo AG, relative alle caratteristiche della venue nella quale si tiene l’evento (“venue di medie dimensioni”, “ottima visuale e atmosfera”) e da banner che descrivono l’unicità e bellezza dell’esperienza proposta nell’evento (“unisciti anche tu e condividi la tua straordinaria esperienza a questo evento #Blanco ”)”. Inoltre, l’architettura delle landing page è “impostata secondo tecniche di marketing comportamentale che spingono l’utente tramite notifiche intelligenti a concludere velocemente l’acquisto (a titolo esemplificativo, la barra superiore che esegue il “conto alla rovescia” per il completamento dell’operazione di acquisto, note speciali che segnalano la scarsa disponibilità di biglietti per alcuni settori dell’arena). Tali notifiche perseguono l’obiettivo di indurre all’acquisto il consumatore rappresentando il carattere esclusivo del prodotto destinato per tale ragione ad esaurirsi rapidamente”. L’AGCOM è pertanto giunta alla conclusione che “la Società Viagogo AG sia in grado di controllare effettivamente ed efficacemente tutti i passaggi dell’attività di vendita (registrazione utenti, caricamento delle offerte, pagamento, garanzia, spedizione ecc…), che sono gestiti direttamente ed esclusivamente dalla piattaforma, arrivando fino a manipolare/riorganizzare i dati caricati dagli utenti tramite l’editing delle inserzioni, l’aggregazione delle offerte, e i processi di nudging che influenzano il processo di fissazione del prezzo delle offerte”.

L’AGCOM ha avviato, inoltre, una specifica campagna informativa sul contrasto al secondary ticketing per sensibilizzare i consumatori ad acquistare i biglietti per spettacoli ed eventi attraverso i canali ufficiali di vendita e a prestare attenzione al prezzo del biglietto che deve sempre corrispondere a quello che appare sul biglietto.

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