Comprare un biglietto aereo e non poter partire perché il volo non esiste: potrebbe essere una trama da teatro dell’assurdo e invece è l’amara realtà che circa 2700 consumatori hanno dovuto affrontare a seguito dell’acquisto di biglietti tramite PeopleFly S.r.l., società operante come broker nei voli charter attraverso il sito internet www.peoplefly.it. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è recentemente intervenuta in proposito sanzionando, con 50 000 euro di multa, la società intermediaria per aver pubblicizzato e venduto “biglietti di voli aerei non effettivamente fruibili in quanto inesistenti”, nonché per aver opposto “ostacoli all’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale e/o dalla risoluzione del contratto con rimborso del prezzo pagato”. A partire da giugno 2018, l’AGCM ha infatti ricevuto numerose segnalazioni, sia da parte di consumatori che ad opera dell’ENAC (organismo responsabile della corretta applicazione dei regolamenti europei sui diritti dei passeggeri aerei), proprio a seguito di reclami ricevuti da individui in possesso di regolare carta di imbarco per voli nazionali acquistati su www.peoplefly.it , ma non realmente programmati attraverso i necessari accordi commerciali. Pur avendo, l’intermediario, provato l’esistenza di un contratto sottoscritto con il vettore greco Lumiwings, in base al quale la compagnia si impegnava a mettere a disposizione di PeopleFly, dal 23 aprile 2018, un aeromobile per i voli charter in partenza da Trapani, le evidenze acquisite dall’Antitrust mostrano chiaramente che la vendita dei biglietti ha avuto inizio in una data antecedente a quella concordata con la compagnia. In aggiunta, al contratto non è seguito alcun accordo commerciale con i gestori aeroportuali; in particolare, quelli di Trapani e Bologna hanno pubblicamente negato, con appositi comunicati, l’esistenza di rapporti commerciali con PeopleFly.
Ad aggravare la già compromessa posizione dell’intermediario, è intervenuto successivamente l’accertamento delle difficoltà, per i passeggeri rimasti a terra, di far valere i propri diritti a causa dell’indisponibilità di uno dei numeri telefonici dedicati all’assistenza. La società ha dichiarato di aver finora rimborsato circa 1800 biglietti per un ammontare totale di 140 000 euro. L’Autorità, dopo aver verificato l’esiguità dei rimborsi effettuati e dopo aver smentito le argomentazioni difensive di PeopleFly, ha erogato la sanzione accertando la violazione delle norme contenute nel Codice del Consumo, consistente, nella fattispecie, nell’aver posto in essere pratiche idonee “mediante indicazioni non veritiere e condotte ostruzionistiche, a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali”. PeopleFly ha 60 giorni di tempo dalla pubblicazione del provvedimento (10 dicembre) per comunicare le iniziative adottate per ottemperare a quanto disposto dall’Antitrust, fermo restando l’assoluto divieto di continuazione o diffusione della pratiche commerciali scorrette che tanti disagi hanno causato agli inconsapevoli passeggeri.