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Ritardo aereo su un volo multi tratta: a quale giudice chiedere la compensazione?

News sentenza corte ritardoLa normativa europea a tutela dei passeggeri nel trasporto aereo prevede specifici rimedi nel caso si verifichino disservizi; in caso di ritardo superiore alle tre ore, grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha equiparato tale ipotesi a quella una cancellazione ai fini della corresponsione di una compensazione pecuniaria, i passeggeri hanno diritto ad un indennizzo forfettario il cui ammontare varia (da 250 a 600 euro) a seconda della lunghezza della tratta, se il ritardo stesso è generato da circostanze non eccezionali, poste cioè nel controllo della compagnia. Può accadere tuttavia che il riconoscimento del diritto alla compensazione non sia immediato da parte del vettore e che dunque il passeggero abbia necessità di adire le vie legali per ottenerne il pagamento; molto spesso tuttavia, considerando che la compagnia può non avere sede in Italia e che il luogo di partenza e il luogo di arrivo siano collocati in due stati diversi, sorge la difficoltà di individuare il giudice a cui rivolgersi per fare valere i propri diritti. Non è raro che i passeggeri si si rivogano al Centro Europeo Consumatori Italia con un dubbio: “voglio fare causa alla compagnia, ma dove”?

Naturalmente la disciplina europea si occupa di regolamentare anche questo aspetto e in base all’applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1215/2012 al caso del passeggero intenzionato ad ottenere la compensazione, il giudice cui rivolgersi è quello del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita, intendendosi per “prestazione” il servizio di trasporto; in base alla precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia, che sovente interviene ad interpretare le norme per assicurarne una più agevole applicazione, nel caso di un volo effettuato fra due Stati membri, sia il luogo di partenza che quello di arrivo devono essere considerati luoghi principali della prestazione, con ciò ammettendo che il passeggero possa adire il giudice nell’uno e nell’altro indifferentemente.

 Cosa accade tuttavia nel caso di un volo multi tratta se il disservizio si verifica solo nel primo segmento? Qual è, in questo caso, il luogo di esecuzione della prestazione? Ancora una volta interviene la Corte di Giustizia, adita dal giudice tedesco in via pregiudiziale, al fine cioè di ottenere chiarimenti sull’applicazione del regolamento sopra citato sulla competenza giurisdizionale e cioè la competenza di un determinato giudice a conoscere e pronunciarsi su una controversia.

La questione origina da un’azione legale intentata da 3 passeggeri nei confronti della compagnia polacca LOT Polish Airlines. I tre avevano effettuato una prenotazione unica con la compagnia tedesca Lufthansa per un volo Varsavia (Polonia) – Malè (Maldive), con scalo a Francoforte sul Meno (Germania). Nella prima tratta, Varsavia – Francoforte, operata dalla LOT, si verificava un ritardo al decollo e i passeggeri atterravano a Malè dopo oltre quattro ore rispetto all’orario originariamente previsto; richiedevano così al giudice tedesco il pagamento della compensazione. Il giudice però dichiarava la domanda irricevibile, sostenendo di non essere competente a conoscere della controversia in quanto né il luogo di partenza (Varsavia), né quello di arrivo (Malè) previsti dal contratto erano situati nella sua giurisdizione. I passeggeri opponevano invece la circostanza che anche Francoforte potesse ritenersi “luogo di esecuzione”; il giudice tedesco rinviava la questione alla Corte la quale, ha concluso che le norme sulla competenza giurisdizionale devono essere interpretate nel senso che se la domanda di compensazione deriva esclusivamente da un ritardo nella prima tratta del viaggio, causato da una partenza tardiva e viene proposto nei confronti del vettore che ha operato tale tratta (e non di quello con cui si è effettuata la prenotazione), il luogo di arrivo di questa prima tratta non può essere qualificato quale “luogo di esecuzione”. I tre passeggeri, in conclusione, non possono adire il giudice tedesco, poiché Francoforte non è luogo principale dell’esecuzione.

 

 

 

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