L’ipotesi di danneggiamento bagaglio è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale.
Nel caso in cui abbiate imbarcato un bagaglio e, presso l’aeroporto di arrivo, tale bagaglio sia visibilmente danneggiato, avete diritto a sporgere reclamo alla compagnia aera al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti. Ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, l’importo massimo risarcibile è di 1.000 DSP (diritti speciali di prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.100. Ricordate, tuttavia, che nella prassi il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali adeguatamente comprovati (ad es. valutazione del valore economico della valigia danneggiata o acquisto di una nuova valigia in sostituzione della stessa).
I termini per formulare il reclamo scadono trascorsi 7 giorni dal momento in cui il bagaglio vi è stato consegnato.